Fiamma Nirenstein denuncia, è Emergenza Battute nei Blog (1)

Ogni tanto qui parliamo dell’onorevole berlusconiana Fiamma Nirenstein, una signora che solo qualche giorno fa (il 22 maggio) scriveva sul Giornale, “Stavolta Israele ha proprio diritto di dire «mamma li turchi»”, riferendosi a ciò che il titolo chiamava minacciosamente “la flotta turca“. Stamattina, almeno alle ore 12.45, la Nirenstein non ha ancora nulla da dire sull’atto di pirateria in acque internazionali compiuto stanotte da Israele.

Le suggeriamo l’inimitabile scelta dell’esercito israeliano, che dice che i passeggeri hanno rubato le armi ai soldati israeliani e li hanno aggrediti in un “ben programmato linciaggio” (a well planned lynch).

Bene, qualche giorno fa, parlavo della proposta avanzata da Fiamma Nirenstein e altri politici per vietare nel nostro paese, dietro suggerimento della federazione sionista australiana, i siti “antisemiti, revisionisti e antisionisti, messi tutti abilmente nello stesso calderone. Colpire un sito di pittoreschi melaninodeficienti come apripista per impedire la denuncia di ciò che fa l’unica potenza nucleare del Medio Oriente.

C’è una svolta surreale nella vicenda, che richiede una minuziosa analisi. Per cui spezziamo in varie puntate il nostro articolo.

Giovedì scorso, alle ore 10, l’onorevole berlusconiana Fiamma Nirenstein ha convocato una conferenza stampa in una sala del parlamento italiano, allo scopo di denunciare a tutta la stampa italiana le “minacce” che avrebbe subito.

Tali minacce consistevano in tre elementi.

Uno, un fatto “gravissimo“: i siti che “erano stati denunciati nel corso delle nostre audizioni” hanno risposto lanciando contro il Comitato presieduto dalla Nirenstein accuse di un atteggiamento repressivo. “Loro ci vedono come una banda di aggressivi aggressori“, si lamenta la Nirenstein. In altre parole, uno dice, “ti metto fuorilegge!”; tu rispondi con le tue considerazioni e questo stesso fatto diventa “gravissimo”. Mi sembra che Kafka abbia scritto cose notevoli a tale proposito.

La Nirenstein ha fatto distribuire un dossier ai giornalisti: “voi troverete qui chi sono personalmente i siti e le persone che hanno fatto questo lavoro“, cioè che accusano il Comitato della Nirenstein di avere un “atteggiamento repressivo”. Un dossier che includeva anche brani di Kelebek, il blog che state leggendo.

Due, i siti e blog in questione hanno citato i nomi dei parlamentari che li hanno attaccati. E questo, a dire di Paolo Corsini, la spalla sinistra di Fiamma Nirenstein, costituisce un tentativo di impedire l’espletamento delle attività del parlamento che non vuole censurare nessuno, ma solo “porre fine a una criminale pubblicistica”.

Che è a modo suo un capolavoro di logica.

Tre, una minaccia esoterica. O meglio, come precisa la Nirenstein, “Le minacce nei miei confronti sono molto sofisticate e per così dire, esoteriche, vabbene?“. In realtà, la minaccia consiste in una battuta su un blog in cui si invitano i cattolici a pregare perché la Nirenstein si converta e smetta di odiare la gente; e per trasformare questa battuta in una minaccia, si inventa una parola che nell’articolo semplicemente non c’è.

Alla stessa conferenza stampa, l’Agente Betulla, in arte Renato Farina, ha raccontato – sempre a tutta la stampa italiana – che questo blog, cioè Kelebek, ha un pericoloso link a un altro blog, chiamato Iran Blog e questo fatto gli avrebbe ricordato una volta che un postino gli avrebbe recapitato un proiettile perché lui era cattolico.

Non mi sto inventando niente, ecco il link.

In seguito alla stessa conferenza stampa, una sconosciuta che si firma Fabrizia B. Maggi ha scritto sul sito dell’Occidentale, “Giornale on-line della Fondazione Magna Carta” (quella che l’aennino Gaetano Quagliarello soffiò a Marcello Pera), un articolo che cita questo blog, cioè Kelebek.

La Maggi ci ha infatti inseriti in un confuso elenco di siti che “definiscono  “servi”, con tanto di nome e cognome, ciascuno dei parlamentari membri” del Comitato d’Indagine Conoscitiva sull’Antisemitismo.

Va da sé che questo sito non ha mai associati la parola “servi” ai membri del Comitato d’Indagine.

Invece, i nomi dei relatori alla pubblica audizione li abbiamo citati tutti. Non sapevamo che i nomi dei membri del Comitato d’Indagine fossero segreti: li abbiamo semplicemente copiati dal sito di Radio Radicale. Mi auguro che questa mia delazione non costi la chiusura anche a Radio Radicale.

Intanto offro a Fiamma Nirenstein materiale per un’altra conferenza stampa a spesa dei contribuenti, informandola che se qualcuno cerca di censurarci, ce ne andremo anche noi su un altro server, magari nel Libero Impero Ottomano. Noi, per diffondere ovunque, con la nostra baracca a ruote, un allegro Odio.

Fiamma Nirenstein denuncia, è Emergenza Battute nei Blog (1)

(Continua…)

 

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14 risposte a Fiamma Nirenstein denuncia, è Emergenza Battute nei Blog (1)

  1. utente anonimo scrive:

    giornalista: "le sembra un atto di guerra internazionale?"
    frattini: "mi sembra un atto che necessiti un' inchiesta."
    poteva essere più chiaro di così?
    saluti,
    izzaldin.

  2. utente anonimo scrive:

     da   ynet.com

    A brutal ambush at sea
    Ron Ben Yishai recounts bloody clash aboard Gaza-bound vessel: The lacking crowd-dispersal means, the brutal violence of ‘peace activists,’ and the attempt to bring down an IDF helicopter

    la pace è guerra
    la guerra è pace

  3. utente anonimo scrive:

    Quagliariello non e' 'aennino', e' un ex radicale berlusconizzato.

  4. utente anonimo scrive:

    M.O.: NIRENSTEIN (PDL), CRISI DOVUTA A PROVOCAZIONE A ISRAELE =
    DIFFICILE DEFINIRE PACIFISTA FLOTTIGLIA DI AIUTI AD HAMAS
     
    Roma, 31 mag. (Adnkronos) – 'Esprimo dispiacere per i morti e i feriti. Purtroppo la provocazione, portata a Israele da un gruppo che con un'organizzazione pacifista ha poco ha che fare, ha raggiunto lo scopo di creare una grave crisi. Quello che e' accaduto e' il tragico risultato di un'azione di disturbo nei rapporti internazionali da parte di gruppi simpatizzanti di Hamas'. Cosi' Fiamma Nirenstein (Pdl), vicepresidente della commissione Esteri della Camera commenta con l'ADNKRONOS l'assalto della marina militare israeliana alla nave della Freedom Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza.
     
    'Israele -ricostruisce la parlamentare Pdl- aveva offerto a questi gruppi di ispezionare le loro navi, in modo da assicurarsi che ad Hamas non venissero portate armi o esplosivi e si era offerta poi di consegnare i doni che dicevano di portare ai destinatari. Ma loro hanno rifiutato'.
     
    Cosi', 'quando gli israeliani hanno raggiunto la prima nave della pattuglia turca, dove era concentrata la leadership movimentista formata da persone che sarebbe molto difficile definire attivisti di pace, e' cominciata l'aggressione fisica nei confronti dei militari israeliani'. (segue)
     
    M.O.: NIRENSTEIN (PDL), CRISI DOVUTA A PROVOCAZIONE A ISRAELE (2) =
    IRRESPONSABILE TURCHIA CHE HA AIUTATO AD ORGANIZZARE SPEDIZIONE
     
    (Adnkronos) – 'Secondo le cronache israeliane -spiega Nirenstein- ci sarebbero stati anche dei tentativi di linciaggio ai danni dei soldati di Gerusalemme, portati con coltelli, gas e spranghe di ferro e si sono registrai spari da parte dei naviganti, tanto che due soldati israeliani versano in questo momento in gravi condizioni'.
     
    A quel punto, 'i soldati israeliani hanno risposto. Quello che e' accaduto -rimarca la parlamentare Pdl- e' increscioso ma dipende da un micidiale estremismo internazionale'.
     
    Per Nirenstein, 'andare a portare aiuti a Gaza, che in questo momento e' uno staterello guidato da un'organizzazione terroristica che vuole distruggere Israele ed e' contraria anche ai suoi fratelli palestinesi di Fatah, e' un gesto irresponsabile da parte del governo turco che ha aiutato le organizzazioni della flottiglia. Ora -conclude- si attendono i risultati di un'inchiesta gia' avviata da israele'.

    …ha parlato…purtroppo verso le 13:15
     
    matteo

  5. utente anonimo scrive:

    Una voce contro. Che ne dite? Al di là del tono un po' patetico che si respira nella seconda parte del post, vorrei sapere che ne pensate della ricostruzione dell'incidente.

    http://cadavrexquis.typepad.com/

  6. PinoMamet scrive:

    Per num. 5:

    questo passaggio qua
    " L’importante era forzare il blocco navale a Gaza, aprire un varco che, chissà, in futuro sarebbe tornato utile per consegnare anche armi ai valorosi “resistenti” di Hamas"
    è pura fantascienza navale.
    Oltretutto dimostra anche una buona dose di prevenzione e chiusura mentale:
    non posso dimostrare che portavano armi stavolta, ma chissà, in futuro… 

    Poi, i soliti luoghi comuni per cui criticare Israele significa essere antisemiti bla bla bla, e criticare l'eccesso di uso della violenza significa "volere gli ebrei solo come vittime", e a Gaza si vive bene e non è assediata da Israele, quando mai, ecc. ecc. .

    Tolto questo, rimane di interessante che la flottiglia, intercettata in acque territoriali, avrebbe rifiutato di farsi dirottare dai militari israeliani in un porto diverso da quello prescelto, cioè, si sarebbe opposta a un atto di pirateria.

    Con spranghe di ferro (sarà, io ho visto solo immagini di fionde giocattolo da bambini, forse parte degli aiuti) contro i mitra dei soldati, poverini.

    Ciao!

  7. PinoMamet scrive:

    Errata corrige: acque internazionali.

  8. utente anonimo scrive:

    Basta infierire su Ni(e)renstein!
    Se è vero che "sunt numina nomina" o "nomen omen" sta disgraziata, soffre di calcoli renali (Nierensteine), come già presagito dalla nascita. 
    Aggiungiamo che cià il capello rosso ( "adòm", preciso come Esaù – dunque inviso al suo yahwèh).
    Che la Natura è stata parecchio matrigna con lei, a giudicare dal suo look ,  le darete il diritto di essere acida e furibonda come urina fellatio?

  9. utente anonimo scrive:

    Ho letto nel suo blog che la roscia gode di una scorta da diversi anni. Se la paga da sola o paga Pantalone? Se dovessi scoprire che sta a carico mio, chiudo il mio conto bancario e emigro in Venezuela, Cuba, Bolivia, Iran, o dovunque i tsionisti non hanno accesso.

  10. utente anonimo scrive:

    Il sedicente e internazionalmente ignoto Frattini ha ringraziato la nientità zionista x aver liberato i sei italiani "fermati" (secondo TG-Minchiolini) dalla nientità zionista.
    Per fortuna li hanno solo torturati e non ammazzati. Sennò il sedicente li avrebbe pure ringraziati per averli restituiti in casse da morto made in israel.
    P.S. credo che nei 150 anni di penosa storia d'itaglia, questo sia il regime più schivo mai esistito. I servi repubblichini gli facevano una pippa ai nanofili!

  11. utente anonimo scrive:

    Errata corrige: ho scritto "regime SCHIVO " invece di "schiavo". Aggiungo: "schifoso".

  12. RitvanShehi scrive:

    —….rimane di interessante che la flottiglia, intercettata in acque internazionali, avrebbe rifiutato di farsi dirottare dai militari israeliani in un porto diverso da quello prescelto, cioè, si sarebbe opposta a un atto di pirateria….PinoMamet—-

    Ehmmm…amico mio, non era un atto di pirateria, era un atto di “quarantena marittima”. Da:
    http://www.marina.difesa.it/editoria/rivista/gloss/b.asp

    “…Vanno egualmente distinti dal blocco navale:
    — i casi di quarantena marittima (maritime quarantine) simili a quella proclamata il 23 ottobre 1962 dagli Stati Uniti per impedire il trasporto a Cuba di missili strategici forniti dall’ex Unione Sovietica mediante interception, stop, visit and search, diversion delle navi di qualsiasi bandiera dirette a Cuba per accertare che non trasportassero carichi vietati: la legittimazione di questa misura venne individuata nel principio della legittima difesa preventiva…”

  13. PinoMamet scrive:

    Curiosamente, ottimo Ritvan, alcuni amici militari mi hanno postato la tua stessa fonte nella sua interezza alcuni giorni fa, a seguito della sfortunata operazione israeliana

    (operazione che, a differenza di altre dello stato di Israele, e nonostante la palese simpatia filo-israeliana di molti se non tutti i miei conoscenti militari, ha riscosso commenti estremamente negativi sia sotto il profilo tecnico che sotto quello umano).

     

    La faccio breve e ti posto alcune cose interessanti:

     

    "Il blocco navale (naval blockade) è una classica misura di guerra volta a impedire l’entrata o l’uscita di qualsiasi nave dai porti di un belligerante. La prassi del blocco è disciplinata — se si esclude la Dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856 sui Principi della Guerra Marittima — da norme di natura consuetudinaria, non essendo mai entrata in vigore la Dichiarazione di Londra del 26 febbraio 1909 sul Diritto della Guerra Marittima che lo regolamentava. 

     

    I principi di tale Dichiarazione sono stati recepiti nell’ordinamento italiano dalla Legge di Guerra del 1938 (R.D. 1438/1938). Requisiti del blocco sono, in termini generali, l’effettività e l’imparzialità. Esso deve inoltre essere formalmente dichiarato e notificato agli Stati terzi. La sua disciplina, come risultante dalle norme suindicate e dalla successiva regolamentazione delle Convenzioni di Ginevra sul Diritto Umanitario, prevede in estrema sintesi: 

     

    — la definizione in termini geografici della zona bloccata da notificare ai neutrali; 

     

    — il mantenimento di una forza aeronavale, di cui possono far parte anche sommergibili, dedicata stabilmente in mare all’applicazione del blocco in modo imparziale nei confronti del naviglio di qualsiasi bandiera; 

     

    — la cattura dei mercantili che abbiano violato il blocco e il deferimento al giudizio amministrativo di un «tribunale delle prede»; 

     

    — l’attacco ai mercantili che tentino di resistere alla cattura; 

     

    — l’esclusione dal blocco dei traffici che il bloccante deve comunque autorizzare i beni di prima necessità come viveri e medicinali ed altri aiuti umanitari, secondo l’art. 54, n. 1 del I Protocollo di Ginevra del 1977 addizionale alle Convenzioni di Diritto Umanitario del 1949. 

     

    Dall’applicazione del principio di effettività deriva che sono da ritenersi illegittimi i così detti «blocchi fittizi» messi in atto in alto mare, a grande distanza dalla costa, con forze navali non idonee a garantirne la reale esecuzione. 

     

    Si discute, a questo riguardo, sulla liceità dei blocchi a lunga distanza della Germania proclamati dalla Gran Bretagna nel 1915 e nel 1939. 

     

    […]. 

     

    Con l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite del 1945 il blocco non può ritenersi consentito al di fuori dei casi di legittima difesa di cui all’art. 51 della stessa Carta: esso contrasta infatti con l’art. 2, nn. 3 e 4 che vieta il ricorso all’uso della forza nelle relazioni tra gli Stati, come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Per questo motivo «il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato» è compreso tra gli atti di aggressione (ci sia stata o no dichiarazione di guerra) dall’art. 3, lettera c della Risoluzione dell’Assemblea Generale delle NU 3314 (XXXIX) del 14 dicembre 1974. 

     

    Non va confuso con il blocco il contrabbando di guerra. 

     

    Entrambi sono misure di interferenza con la navigazione neutrale e, ovviamente, con quella nemica. Il primo è volto a impedire tutte le comunicazioni marittime, in ingresso ed in uscita dalle coste nemiche nel corso di un conflitto armato e, di regola, dovrebbe svolgersi in prossimità delle acque territoriali nemiche. Il secondo è invece volto a impedire in acque internazionali i rifornimenti al nemico, trasportati da navi neutrali, di determinate categorie di beni destinati allo sforzo bellico. Differente è anche l’embargo navale, sanzione decisa dalle Nazioni Unite, sulla base del Capo VII della Carta, nei confronti di Paesi che abbiano commesso gravi violazioni della pace e della legalità internazionale. 

     

    Le operazioni di embargo non comportano il blocco navale delle coste del Paese nei cui confronti sono attuate. Esse legittimano invece l’esercizio di misure coercitive da parte delle navi da guerra dei Paesi partecipanti all’operazione nei confronti dei mercantili di qualsiasi bandiera coinvolto in traffici marittimi commerciali con lo Stato sottoposto ad embargo. 

     

    Vanno egualmente distinti dal blocco navale: 

     

    — i casi di quarantena marittima (maritime quarantine) simili a quella proclamata il 23 ottobre 1962 dagli Stati Uniti per impedire il trasporto a Cuba di missili strategici forniti dall’ex Unione Sovietica mediante interception, stop, visit and search, diversion delle navi di qualsiasi bandiera dirette a Cuba per accertare che non trasportassero carichi vietati: la legittimazione di questa misura venne individuata nel principio della legittima difesa preventiva, anche se la Dichiarazione Presidenziale del 23 ottobre 1962 esplicitamente richiamava anche l’applicazione dell’accordo di difesa collettiva tra le Repubbliche del centroamerica; le misure di controllo della navigazione per impedire rifornimenti di armi agli insorti, come quelle adottate dalla Francia, nel 1956, durante la guerra civile algerina. 

     

    Tali misure, assimilabili al regime del contrabbando di guerra), potrebbero trovare il loro fondamento nel principio della legittima difesa. Questa tesi è però contestata da chi osserva che, trattandosi di un conflitto interno, non sussistevano i presupposti di belligeranza per l’adozione di misure coercitive di controllo valevoli erga omnes; l’operazione per il controllo degli espatri clandestini dall’Albania messa in atto dall’Italia, nelle acque territoriali albanesi e nelle acque internazionali del Canale d’Otranto, su richiesta dell’Albania sulla base dell’ Accordo di Roma del 25 marzo 1997 mediante scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Albania relativo alla collaborazione per la prevenzione degli atti illeciti che ledono l’ordine giuridico nei due Paesi e l’immediato aiuto umanitario quando è messa a rischio la vita di coloro che tentano di lasciare l’Albania: questo Accordo, entrato in vigore al momento della firma (vds. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n, 163 del 15 luglio 1997 ) è stato seguito, il 2 aprile 1997, da un Protocollo applicativo, con cui si stabiliscono le attività di inchiesta di bandiera, fermo, visita e dirottamento adottabili dalle Unità della Marina Militare italiana in acque internazionali nei confronti del naviglio di bandiera albanese o «comunque riconducibile allo Stato albanese». 

     

    Il richiamo al blocco navale è stato fatto a seguito del sinistro, durante il quale sono deceduti 108 cittadini albanesi accaduto in acque internazionali, il 27 marzo 1997 (nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore dell’Accordo e il susseguente Protocollo applicativo) tra nave «Sibilla» e la motovedetta militare albanese Kater I Radesche trasportava verso l’Italia, dopo aver defezionato dalla Marina Albanese, un numero di migranti clandestini dieci volte superiore a quello del suo equipaggio normale. Secondo tesi espresse dopo la sciagura «in forza di un principio consuetudinario di diritto internazionale ribadito dalla Convenzione di Ginevra del 1958 sulla libertà di navigazione in alto mare, è vietato ogni atto riconducibile a blocco o pattugliamento navale se non in presenza di un trattato internazionale ». 

     

    Questa tesi è infondata in quanto, oltre a non tener conto che il dispositivo di pattugliamento adottato nel Canale d’Otranto non era diretto a interferire con la libera navigazione delle navi battenti bandiera di stati terzi (diversi cioè dall’Italia e dall’Albania), ignora che l’attività traeva fondamento e legittimazione nel consenso dello Stato Albanese espresso con il su citato Accordo mediante scambio di lettere del 25 marzo 1997. Riguardo alla prassi degli ultimi anni, si osserva che La messa in atto di un blocco navale contro la Repubblica Federale di Iugoslavia (FRY) era stata proposta dagli Stati Uniti, all’inizio dell’operazione NATO Allied Forcenel Cossovo del 1999, come opzione militare indispensabile a interrompere il flusso dei rifornimenti petroliferi verso il porto montenegrino di Bar (il bombardamento di questo porto era invece stato escluso per non pregiudicare la protezione dell’ambiente marino. 

     

    Obiezioni erano state però manifestate dalla Federazione Russa e dalla Francia. Di fronte a queste riserve il progetto fu accantonato. Di recente, il 13 luglio 2006, all’indomani del casus belli in cui sono state coinvolte le milizie di Hezbollah, Israele ha decretato il blocco delle acque territoriali del Libano dichiarando che «Since this morning Israeli naval vessels have enforced a full naval closure on Lebanon, because Lebanon’s ports are used to transfer both terrorists and weapons to the terror organizations operating in Lebanon » (questo …

  14. PinoMamet scrive:

    Curiosamente, ottimo Ritvan, alcuni amici militari mi hanno postato la tua stessa fonte nella sua interezza alcuni giorni fa, a seguito della sfortunata operazione israeliana

    (operazione che, a differenza di altre dello stato di Israele, e nonostante la palese simpatia filo-israeliana di molti se non tutti i miei conoscenti militari, ha riscosso commenti estremamente negativi sia sotto il profilo tecnico che sotto quello umano).

    La faccio breve e ti posto alcune cose interessanti:

    "Il blocco navale (naval blockade) è una classica misura di guerra volta a impedire l’entrata o l’uscita di qualsiasi nave dai porti di un belligerante. La prassi del blocco è disciplinata — se si esclude la Dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856 sui Principi della Guerra Marittima — da norme di natura consuetudinaria, non essendo mai entrata in vigore la Dichiarazione di Londra del 26 febbraio 1909 sul Diritto della Guerra Marittima che lo regolamentava. 

     

    I principi di tale Dichiarazione sono stati recepiti nell’ordinamento italiano dalla Legge di Guerra del 1938 (R.D. 1438/1938). Requisiti del blocco sono, in termini generali, l’effettività e l’imparzialità. Esso deve inoltre essere formalmente dichiarato e notificato agli Stati terzi. La sua disciplina, come risultante dalle norme suindicate e dalla successiva regolamentazione delle Convenzioni di Ginevra sul Diritto Umanitario, prevede in estrema sintesi: 

    [..]

    l’esclusione dal blocco dei traffici che il bloccante deve comunque autorizzare i beni di prima necessità come viveri e medicinali ed altri aiuti umanitari, secondo l’art. 54, n. 1 del I Protocollo di Ginevra del 1977 addizionale alle Convenzioni di Diritto Umanitario del 1949. 

    Dall’applicazione del principio di effettività deriva che sono da ritenersi illegittimi i così detti «blocchi fittizi» messi in atto in alto mare, a grande distanza dalla costa, con forze navali non idonee a garantirne la reale esecuzione. 

     

    Si discute, a questo riguardo, sulla liceità dei blocchi a lunga distanza della Germania proclamati dalla Gran Bretagna nel 1915 e nel 1939. 

     

    […]. 

     

    Con l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite del 1945 il blocco non può ritenersi consentito al di fuori dei casi di legittima difesa di cui all’art. 51 della stessa Carta: esso contrasta infatti con l’art. 2, nn. 3 e 4 che vieta il ricorso all’uso della forza nelle relazioni tra gli Stati, come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Per questo motivo «il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato» è compreso tra gli atti di aggressione (ci sia stata o no dichiarazione di guerra) dall’art. 3, lettera c della Risoluzione dell’Assemblea Generale delle NU 3314 (XXXIX) del 14 dicembre 1974. 

     

    Non va confuso con il blocco il contrabbando di guerra. 

     

    Entrambi sono misure di interferenza con la navigazione neutrale e, ovviamente, con quella nemica. Il primo è volto a impedire tutte le comunicazioni marittime, in ingresso ed in uscita dalle coste nemiche nel corso di un conflitto armato e, di regola, dovrebbe svolgersi in prossimità delle acque territoriali nemiche. Il secondo è invece volto a impedire in acque internazionali i rifornimenti al nemico, trasportati da navi neutrali, di determinate categorie di beni destinati allo sforzo bellico. Differente è anche l’embargo navale, sanzione decisa dalle Nazioni Unite, sulla base del Capo VII della Carta, nei confronti di Paesi che abbiano commesso gravi violazioni della pace e della legalità internazionale. […]

     

    Vanno egualmente distinti dal blocco navale: 

    — i casi di quarantena marittima (maritime quarantine) simili a quella proclamata il 23 ottobre 1962 dagli Stati Uniti per impedire il trasporto a Cuba di missili strategici forniti dall’ex Unione Sovietica mediante interception, stop, visit and search, diversion delle navi di qualsiasi bandiera dirette a Cuba per accertare che non trasportassero carichi vietati: la legittimazione di questa misura venne individuata nel principio della legittima difesa preventiva, anche se la Dichiarazione Presidenziale del 23 ottobre 1962 esplicitamente richiamava anche l’applicazione dell’accordo di difesa collettiva tra le Repubbliche del centroamerica; le misure di controllo della navigazione per impedire rifornimenti di armi agli insorti, come quelle adottate dalla Francia, nel 1956, durante la guerra civile algerina. 

     

    Tali misure, assimilabili al regime del contrabbando di guerra), potrebbero trovare il loro fondamento nel principio della legittima difesa. Questa tesi è però contestata da chi osserva che, trattandosi di un conflitto interno, non sussistevano i presupposti di belligeranza per l’adozione di misure coercitive di controllo valevoli erga omnes; [..]

    Il richiamo al blocco navale è stato fatto a seguito del sinistro, durante il quale sono deceduti 108 cittadini albanesi accaduto in acque internazionali, il 27 marzo 1997 …[..]

     

    Questa tesi è infondata in quanto, oltre a non tener conto che il dispositivo di pattugliamento adottato nel Canale d’Otranto non era diretto a interferire con la libera navigazione delle navi battenti bandiera di stati terzi (diversi cioè dall’Italia e dall’Albania), ignora che l’attività traeva fondamento e legittimazione nel consenso dello Stato Albanese espresso con il su citato Accordo […]

    Di recente, il 13 luglio 2006, all’indomani del casus belli in cui sono state coinvolte le milizie di Hezbollah, Israele ha decretato il blocco delle acque territoriali del Libano dichiarando che «Since this morning Israeli naval vessels have enforced a full naval closure on Lebanon, because Lebanon’s ports are used to transfer both terrorists and weapons to the terror organizations operating in Lebanon » (questo blocco è terminato l’8 settembre 2006 con il passaggio alla Maritime Task Forcea guida italiana […]
    http://www.marina.difesa.it/editoria/rivista/gloss/b.asp "

    Insomma, blocco, contrabbando di guerra o quarantena che fosse, è assai dubbio che Israele potesse legalmente agire in acque territoriali non sue, in un'opera di pattugliamento contro terzi priva di qualunque riconoscimento internazionale.

    Ciao!!

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