Di niqab, burqa e altri unicorni

Kenza Drider

Kenza Drider

Ieri, 11 aprile, è scattato in Francia ciò che i nostri media amano chiamare il “decreto antiburqa“: il riferimento è a un curioso costume dei montanari Pashtun dell’Afghanistan e valli limitrofe, che viene indossato in Europa esclusivamente in occasione di conferenze islamofobe, da indossatrici di provincia nostrane.

Sul nostro blog, abbiamo anche messo la foto di una di queste forzate del burqa, nel caso in questione al servizio di un maschio lucano di nome Nello Rega.

Il decreto francese è ovviamente un decreto anti-niqab, cioè che vieta tutte le diverse forme di abbigliamento femminile islamico che non permettono ai passanti di studiare le facce delle signore che le portano.

Ora, se in Italia ti opponi al fatto che un Testimone di Geova, un collezionista di foto di Hitler o un ufologo venga torturato a morte, ci sarà sempre qualcuno che urlerà che lo fai perché sei un Testimone di Geova, un collezionista di foto di Hitler o un ufologo.

Anche chi avrà il coraggio di dire qualcosa contro eventuali leggi anti-niqab nel nostro paese sarà certamente accusato di voler mettere il burqa alla propria figlia; e quindi tanti preferiranno associarsi al linciaggio e non venire linciati a loro volta.

Siccome i linciaggi mediatici ci scivolano via come l’acqua sulle piume di un cigno, noi non abbiamo problemi invece a dichiararci contrari a provvedimenti del genere.

In Italia, esiste una legge, la n. 152 del 1975, nato in anni in cui tanti adolescenti si divertivano a scendere in piazza il sabato pomeriggio con il viso coperto da una sciarpa sul collo e dal cappuccio dell’eskimo. Secondo loro stessi, perché avevano paura di venire perseguitati se identificati; secondo i loro avversari, perché volevano poter lanciare molotov senza pagare le conseguenze. La stessa legge parla infatti di “armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti.”

Il contesto esplicito è quello delle “manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico“:

“È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.”

I legislatori chiaramente volevano offrire alla polizia la possibilità di effettuare arresti di massa di una categoria ben precisa di persone: maschi, italiani, aggressivi, di sinistra e presumibilmente atei, colti mentre compivano il rito collettivo denominato Corteo.

Le leggi repressive, in Italia, vengono istituite per qualche emergenza, e non vengono mai abrogate, perché possono sempre tornare utili contro qualche altra categoria. E infatti questa legge viene oggi invocata contro una categoria totalmente diversa, composta da donne, in genere non italiane, estremamente miti, apolitiche e certamente religiose, mentre compiono azioni come quella di portare il bambino all’asilo o comprare la frutta.

Solo che la legge del 1975 (poi con varie peripezie accolta nel meccanismo “antiterrorismo” della  legge n. 155 del 2005) non c’entra niente.

Su un forum, qualcuno chiede, “Ma con questo freddo posso andare in giro liberamente con il passamontagna? oppure mi fermano?” un legale risponde:

“purtroppo questo equivoco è frequente: l’ art. 5 della legge 152 del 1975 vieta di coprirsi il volto con caschi protettivi o qualunque altro mezzo, quando si partecipa a pubbliche manifestazioni, che si svolgano in luogo pubblico o parto al pubblico (es. corte, comizi, ecc.) al di fuori di questo caso (trattasi di tipica legge anti-sommossa, dovuto al clima del 1975) è lecito coprirsi il viso (quindi a meno che non si partecipi a manifestazioni).
Pensateci: se così non fosse, non potremmo mai indossare il casco, neppure in moto!

Metti pure il passamontagna.

Se un poliziotto ti chiedesse di fargli vedere il viso, e magari i documenti, tu naturalmente fallo, poi rimetti il passamontagna, saluta educatamente e vai tranquillo, se non sei a una manifestazione non hai commesso alcun reato!
Carlo

www.avvocatocarlocatozzi.it”

Ogni tanto, qualche tribunale si accorge di questa piccola banalità, suscitando lo scandalo (ad esempio) di un ineffabile piccolo uomo dal nome di Luca Landoni:

“La notizia è grossa e tutti gli aspiranti terroristi si staranno fregando le mani. Pare infatti che una nuova consuetudine voglia che in Italia ci si possa aggirare per luoghi pubblici a volto coperto, in deroga alla legge.”

Infatti, il 19 giugno del 2008, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento del sindaco di Azzano Decimo (il comune del Piromane Killer dei Gatti), che aveva vietato il velo integrale sul proprio territorio in base alla legge 152 del 1975. Perché una legge che mirava a impedire a qualcuno di menare colpi di chiave inglese e poi sparire, non si può applicare a una signora in fila per pagare regolarmente alla cassa del supermercato:

« il citato articolo 5 [della legge n. 152 del 1975] consente nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi  o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all’identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine ».

E’ il poliziotto che deve poter vedere la tua faccia, e solo per vedere se corrisponde alla carta d’identità, mica tutto il quartiere.

Lasciamo perdere i “terroristi” di Luca Landoni, visto che in Italia un milione di immigrati ha commesso esattamente un atto di “terrorismo islamico” in dieci anni di panico sociale in materia. Da noi, i terroristi islamici sono, letteralmente, più rari degli unicorni,  una specie di cui i legislatori non si sono mai preoccupati.

unicorno-galceti

L'unicorno esiste e abita a Galceti

Confesso che non mi piacerebbe trovarmi con un signore che mi puntasse un coltello alla gola, chiedendo il mio portafoglio; e non poter spiegare alla polizia che faccia avesse, perché era completamente mascherato.

Trovo comprensibile quindi che si vieti di girare in maniera del tutto irriconoscibile. Anche se il buon senso fa subito capire che il velo integrale è la più improbabile di tutte le maschere: altamente visibile, portata da pochissime persone (immaginatevi di cercare di sfuggire a un inseguitore mescolandovi tra la folla…), fisicamente ingombrante. I rapinatori continueranno a usare pratici passamontagna, come quelli in regolare vendita nei negozi di articoli militari.

MIL-TEC U.S. Maschera protezione per il freddo Verde - 12107001

Burqa per cristiani malintenzionati

La mia preoccupazione nei confronti di ipotetici rapinatori rischia perciò di finire unicamente per ledere il diritto di persone del tutto innocue di restare invisibili.

E in questi tempi di Facebook e di telecamere, in cui ogni essere umano su questo pianeta viene trasformato in potenziale spettacolo, credo che il diritto alla propria invisibilità sia importantissimo. La Costituzione non garantisce in alcun articolo il mio diritto di conoscere le rughe tue.

Il saggio Guy-Ernest Debord parlava del tipo umano – indifferentemente maschio o femmina – della vedette, esponente supremo della Società dello Spettacolo, una sorta di Jeune-Fille, o il contrario di un niqab per capirci:

“La vedette del consumo, mentre è esteriormente la rappresentazione di differenti tipi di personalità, mostra ciascuno di questi tipi come avente ugualmente accesso alla totalità del consumo, dove troverà parimenti la sua felicità. La vedette che decide deve possedere lo stock completo di quelle che sono state ammesse come qualità umane. Così tra loro le divergenze ufficiali sono annullate dalla conformità ufficiale, che è il presupposto della loro eccellenza in tutto.”

Come ci tengono a sottolineare un giorno sì e l’altro pure i musulmani moderati (participio passivo del verbo moderare qualcuno), il velo integrale è indossato da pochissime donne in Europa, anche perché non costituisce alcun obbligo religioso. Mi posso sbagliare, ma nemmeno una delle poche portatrici di niqab in Italia è mai stata accusata nemmeno di essere passata sulle strisce pedonali con il rosso.

Eppure, in diversi hanno pensato di fare una legge apposita anche in Italia contro le portatrici di velo.

Infatti, ci sono state ben undici proposte di legge, di destra ma anche di sinistra: una confusa gara per segnare punti con un elettorato spaventato.[2]

Infatti, uno dei motivi per cui non si è arrivati ancora all’approvazione di una legge in tal senso consiste nella difficoltà che trovano le commissioni parlamentari a unificare tutte queste proposte in un unico disegno di legge.

Per non mandare a galline il Carnevale di Venezia, queste proposte di legge specificano in maniera chiara che l’oggetto del divieto deve essere “nello specifico il burqa ed il niqab” (proposta Bertolini).

La proposta di Souad Sbai (alias Karima di Lecce) chiede di aggiungere all’art. 5 della legge 22 maggio, questa breve e chiara frase:

«È altresì vietato, al fine di cui al primo periodo, l’utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab».

E d’altra parte, o si fa così, oppure si finisce – come nella proposta Reguzzoni – per mettere fuorilegge l’industria del trucco e delle parrucche:

“È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli indossati per precetti religiosi o etnico-culturali, che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso, impedendo l’identificabilità della persona senza giustificato motivo.”

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La pubblicità ci assicura che lo sfigato a sinistra è la stessa persona del cretino a destra

Eppure la stessa proposta 3715 (Reguzzoni) esprime con assoluta chiarezza chi vuole colpire:

“In Italia il fenomeno sociale della diffusione di centri islamici e moschee, in molti casi abusivi, sta registrando, negli ultimi anni, un’allarmante crescita esponenziale. Nel giro di poco tempo sono sorte in tutta Italia moschee di dimensioni enormi, centri culturali e religiosi, scuole coraniche e attività commerciali gestite direttamente dalle comunità musulmane (macellerie, centri telefonici eccetera).”

Mantini e Tassone dell’UDC (proposta 3018) arrivano addirittura a citare le condanne di Benedetto XVI contro il relativismo culturale, in perfetta armonia con quanti esaltano queste proposte di legge come parallelo alle leggi “laiche” francesi. Comunque, il Papa, evidentemente indifferente a Mantini e Tassone, si è espresso con elementare buon senso a proposito del divieto del velo integrale:

“Alcune donne non indossano il burqa del tutto volontariamente, ed è giusto parlare di una violazione nei confronti di tali donne. Ma se vogliono indossarla volontariamente, non capisco perché le si dovrebbe mettere al bando”.

Un po’ tutti i proponenti del divieto tirano in ballo i diritti delle donne per impedire alle donne di vestirsi come vogliono. Lanzillotta (3183) definisce i veli integrali “barriere che le donne non scelgono ma che vengono loro imposte con la violenza psicologica e talvolta anche fisica.”

Il velo integrale viene portato per costrizione?

Come prova, Lanzillotta (ex-maoista poi rutelliana) cita “i bellissimi romanzi di Khaled Hosseini o di Azir Nafisi” su Afghanistan e Iran. Come se un romanzo su società in cui indossare il velo – nemmeno integrale nel caso dell’Iran – è un obbligo sociale ci potesse aiutare a comprendere il comportamento controcorrente e malvisto di pochi individui nella nostra società.

Leggere un racconto sulla vita sovietica negli anni Sessanta non ci aiuta a capire la differenza che c’era tra andare in giro con una bandiera rossa a Mosca e fare la stessa cosa nel Texas a quei tempi.

(continua…)

Note:

[1] Proposta di legge: SBAI e CONTENTO: “Modifica all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab” (2422)

Proposta di legge: BINETTI ed altri: “Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di utilizzo di mezzi, anche aventi connotazione religiosa, atti a rendere irriconoscibile la persona” (627)

Proposta di legge: COTA ed altri: “Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell’ordine pubblico e di identificabilità delle persone” (2769)

Proposta di legge: MANTINI e TASSONE: “Modifica all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab” (3018)

Proposta di legge: AMICI ed altri: “Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell’ordine pubblico e di uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa, etnica o culturale” (3020)

Proposta di legge: LANZILLOTTA: “Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell’uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l’identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico” (3183)

Proposta di legge: VASSALLO ed altri: “Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell’ordine pubblico e di uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa o etnico-culturale” (3205)

Proposta di legge: VACCARO ed altri: “Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell’uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l’identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico” (3368)

Proposta di legge: REGUZZONI ed altri: “Disposizioni concernenti il divieto dell’uso di indumenti che impediscano l’identificazione nei luoghi pubblici” (3715)

Proposta di legge: GARAGNANI: “Modifica all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare indumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico” (3719)

Proposta di legge: BERTOLINI: “Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare indumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, e introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale, in materia di costrizione all’occultamento del volto” (3760)

[2] La proposta Binetti, con meravigliosa ambiguità e ignoranza, precisa “ Indossare il burqa lasciando il volto scoperto sembra un buon modo per integrare e rispettare le culture religiose di ognuno senza perdere di vista la necessità di tutelare e garantire la sicurezza di tutti.” Detta l’idiozia politicamente corretta del giorno, la Binetti passa ai fatti: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque contravviene al divieto di cui al presente articolo è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 600 euro. Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento è funzionale alla commissione di altri reati.
Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza».

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24 risposte a Di niqab, burqa e altri unicorni

  1. Andrea Di Vita scrive:

    Per kelebek

    Ironia: Lanzillotta è il commissario che architetta la bufala di regime in ‘Privo di titolo’ di Andrea Camilleri.

    Ciao!

    Andrea Di Vita

  2. mirkhond scrive:

    Ma il cretino a destra, nella foto, non è un attore americano?

  3. Miguel Martinez scrive:

    Per Mirkhond

    “Ma il cretino a destra, nella foto, non è un attore americano?”

    Entrambi sono lo stesso attore americano. Non avendolo mai visto dal vivo, giudico fisiognomicamente. E’ un cretino.

    • mirkhond scrive:

      Per Miguel Martinez

      Mia sorella mi sta dicendo che il cretino in questione è l’attore Brendan Fraser, protagonista del film La Mummia.

    • PinoMamet scrive:

      In effetti di solito gli danno i ruoli da cretino-manzo-non troppo intelligente ma buono.

  4. mirkhond scrive:

    “Alcune donne non indossano il burqa del tutto volontariamente, ed è giusto parlare di una violazione nei confronti di tali donne. Ma se vogliono indossarla volontariamente, non capisco perché le si dovrebbe mettere al bando”.

    Qui non posso che essere d’accordo coll’attuale pontefice.

  5. PinoMamet scrive:

    Geniale la proposta nominalista di Karima di Lecce (una che di cambio di nomi sembra intendersene 😉 ):
    basta non chiamarli più né burqa né niqab, e il gioco è fatto: anzi, io ne commercializzerei di identici, chiamandoli però LadyX e Velomatic, prodotto brevettato.
    “Donne, non perdete l’occasione di aumentare il vostro esotico mistero, rispettare la vostra tradizione, e prendere per il culo la Sbai, in una volta sola!”

    Peccato che ci sia poco mercato!

  6. mirkhond scrive:

    Karima di Lecce, niente a che fare con l’altra più famosa Karima dei tormentoni telegiornalistici di questi tempi?

    • PinoMamet scrive:

      Credo sia una delle carie identità telematiche della Sbai;
      a pensarci bene, è l’inventrice del niqab internettiano, nel senso che in Internet invece della faccia ci si copre il nome 🙂

  7. mirkhond scrive:

    Se fossi uno sceneggiatore, mi piacerebbe immaginare una storia d’amore tra un norreno Brendan dagli occhi pisciati e una dolce Kenza ( il nome al suono mi sembra più giapponese che magrebino) i cui grandi occhi neri seducono dal suo niqab il farangi slavato. Magari su uno sfondo levantino, tipo prima crociata dell’Avventura di Un Povero Crociato di Cardini, ma ambientata ai nostri giorni, giorni di odio e di “scontro di civiltà”, e dove grazie all’amore, il pisciato franco capisse le ragioni dell’Oriente musulmano….
    Naturalmente sono solo fantasticherie di un mancato scrittore….
    Il regista immaginario per una impossibile trasposizione cinematografica, magari sponsorizzata da autentici impossibili mecenati, poi non potrebbe essere Martinelli….

    • Andrea Di Vita scrive:

      per mirkhond

      …sembra la trama dell’ultimo film di Checco Zalone…

      Ciao!

      Andrea Di Vita

    • Martinelli piuttosto farebbe un film in cui la povera dolce e sottomessa Kenza, circondata da infedeli allupati, gelosi e fanatici, incontra il valoroso crociato e lo seduce; al che lui lotta valorosamente per liberarla (con scene a metà tra Rambo e Braveheart) e alla fine, annientati gli infedeli, lei finalmente con un gesto plateale si libera del bieco strumento di oppressione e va con lui ad Ariccia a pasteggiare a porchetta e Coca-Cola (tradizione locale e modernità ecumenica occidentale). Happy End!

      • Andrea Di Vita scrive:

        Per Mauricius Tarvisii

        ”bieco”

        Vuoi dire che si libera del niqab e si mette la cintura di castità? 🙂

        Ciao!

        Andrea Di Vita

  8. Avenarius scrive:

    Se la Lanzillotta dal suo think tank (un marchio, una garanzia: ci scrive pure “Ciccio” Rotschild Testa)
    http://www.criticasociale.net/index.php?&function=agenda&pid=tank&liblab_categ=85

    combatte queste arcaiche barriere imposte alle donne islamiche oggi (e non si voglia, anche alle occidentali domani), c’è da darle fiducia: c’è alle spalle il pensiero anglosassone post-maoista, con gli apporti significativi della Brookings Institution (qui un contributo proprio sul mondo arabo)
    http://www.criticasociale.net/index.php?&function=rassegna_stampa&rid=0000476

    che ha anch’essa solide spalle su cui poggiare il proprio pensiero illuminista e illuminato(McKinsey, Goldman Sachs, Alcoa, Carlyle Group etc)
    http://landdestroyer.blogspot.com/2011/03/naming-names-your-real-government.html

    E cotali pensatori consigliano questo pratico abbigliamento, che permette il riconoscimento fisico delle nostre e garantisce che le stesse abbiano abbracciato i valori inculcati dai think tank medesimi
    http://www.meemira.com/modulet/news/upload/911large_guendalina-tavassi-lato-b-culo.jpg

  9. Pingback: in30secondi - Di niqab, burqa e altri unicorni - AlterVista - Webpedia

  10. Ritvan scrive:

    Segnalazione per Miguel
    A proposito della Sbai: lei e alcuni altri vogliono trascinare in tribunale Massimo Fini per il suo libro sul mullah Omar.
    http://www.blitzquotidiano.it/libri/massimo-fini-mullah-omar-libro-820015/

    P.S. E meno male che qui nel Glorioso Occidente la libertà di parola – naturalmente salvo diffamazione o esplicita istigazione a delinquere, cose che non credo ci siano nel libro di Fini – è sacra!

    • mirkhond scrive:

      Qui mi sa che potrebbe avverarsi la profezia di Montanelli, sul fargliela pagare cara a Massimo Fini, per il suo pensiero anticonformista….
      ciao

  11. Pingback: Caterina vigila, e altre storie di burqa e niqab | Kelebek Blog

  12. valerio scrive:

    Al di là delle sentenze di tono opposto, a me l’art. 5 sembra abbastanza chiaro.
    Il casco in moto te lo puoi mettere in luogo pubblico, perché hai un giustificato motivo per indossarlo. Se scendi e vai a giro col casco integrale, questa giustificazione non esiste.
    E non vedo nemmeno una qualche giustificazione per indossare un passamontagna con un clima mediterraneo o al massimo continentale.
    Pur non condividendo l’impostazione anti-islam, non mi sembra che tra niqab e burka ci sia una sostanziale differenza: al massimo, puoi vedere solo gli occhi.
    Visto l’art.5, non dovrebbero essere permessi passamontagna, burka o niqab: il velo delle suore è tutt’altra cosa, perché nasconde solo i capelli. Saluti.

  13. Miguel Martinez scrive:

    Per Valerio

    Innanzitutto, credo che abbiano deciso di fare le “leggi antiburqa” perché i giuristi stessi siano convinti che l’art. 5 non si applichi al niqab.

    E credo – pur non capendoci nulla di filosofia del diritto – che il fine dell’art. 5 fosse strettamente legato a questioni di ordine pubblico. E che qualunque motivazione pacifica per portare una copertura integrale fosse quindi automaticamente un “motivo valido”.

    Una signora che porta il niqab per evidenti motivi religiosi, viene quindi lasciata andare, non perché la religione sia intoccabile, ma perché è una spiegazione plausibile del suo abbigliamento, che esclude i motivi che la legge vuole colpire.

    Credo che sia vietato vestirsi da SS, in Italia e sventolare una bandiera con lo svastica.

    L’anno scorso, a Piazza Santo Spirito qui a Firenze, ho visto una grande bandiera con la svastica e un gruppetto di persone vestite da SS.

    Stavano girando un film; e probabilmente non hanno dovuto fare altro che chiedere i normali permessi, perché la legge che vieta certi simboli ha come evidente scopo quello di prevenire la ricostituzione di un determinato partito politico, non di fare dei film.

  14. Una considerazione sulle leggi in generale
    Il fatto che facciano una legge non vuol dire sempre che quella legge serva: a volte le leggi consolidano e basta orientamenti giurisprudenziali stabili o sono semplicemente ridondanti. Nel caso, una legge anti-niqab potrebbe essere semplicemente un mezzo per chiarire la posizione dell’ordinamento, visto che – ora come ora – di chiarezza ce n’è poca.

    Una considerazione sulla legge in particolare
    Nell’intestazione della legge c’è scritto “disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”, dunque non ordine pubblico nel corso di manifestazioni, nè ordine pubblico negli anni ’70 o in tempi difficili. Talvolta si è tentati di inquadrare una disposizione nel suo contesto storico, ma questo è giuridicamente sbagliato: una disposizione deve essere interpretata secondo il significato del suo inciso e anche la ratio legis non va considerata come ciò che frullava nella testa del legislatore del tempo, ma come il significato di essa nell’insieme dell’ordinamento vigente. Dunque la legge dispone in materia di ordine pubblico sempre e comunque, a prescindere dal suo fine primitivo.
    L’art. 5 recita al primo comma: “È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”. Non si fa riferimento a manifestazioni e cortei, tanto è vero che subito dopo c’è una disposizione specifica per manifestazioni e cortei (“È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni ecc…”), dunque ciò che leggiamo va applicato sempre e comunque, qualsiasi sia il contesto.
    Andando più nello specifico. L’espressione “qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona” comprende sicuramente il niqab: il fine dell’indumento è infatti proprio quello di nascondere i lineamenti di chi lo indossa.
    Non ha importanza l’intenzione criminale o eversiva del soggetto, ciò che conta è che il soggetto, indossando l’indumento, decida di rendere i propri lineamenti irriconoscibili.
    Allora il niqab è vietato? Non è così scontato, perché la disposizione termina con “senza giustificato motivo”: il motivo religioso è considerabile giustificato o no? La risposta non è assolutamente pacifica, anche considerata l’importanza costituzionale della libertà religiosa.

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